I) istituisce un nuovo sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, il quale comporterà l’informatizzazione e l’eliminazione di taluni adempimenti (registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti, modello unico di dichiarazione –MUD) e prevede l’utilizzo di nuovi strumenti quali:
- dispositivi USB per trasmettere i dati dei rifiuti prodotti, trasportati, gestiti, abbinati alla firma DECRETO 17 DICEMBRE 2009 (entrato in vigore il 14 gennaio 2010a digitale;
- BLACK BOX per tracciare e localizzare gli automezzi adibiti alla gestione dei rifiuti.
I soggetti obbligati sono divisi in due gruppi.
PRIMO GRUPPO:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI, comprese le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 D.Lgs 152/06) con oltre 50 dipendenti;
IMPRESE ED ENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con oltre 50 dipendenti;
IMPRESE CHE RACCOLGONO E TRASPORTANO RIFIUTI SPECIALI (art. 212 c. 5 del D.Lgs 152/06);
IMPRESE ED ENTI CHE EFFETTUANO IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
SECONDO GRUPPO:
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI, comprese le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi (art. 212 co. 8 D.L.gs 152/06) fino a 50 dipendenti;
IMPRESE ED ENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra 50 e 11 dipendenti;
Sia per il primo che per il secondo gruppo sono previste due fasi, l’iscrizione al SISTRI e l’avvio dell’operatività del sistema.