Approvato il nuovo protocollo anti Covid per gli ambienti di lavoro

E’ stato aggiornato il protocollo condiviso tra le parti sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro ed il nuovo protocollo, presenta alcune novità che approfondiamo di seguito.

INFORMAZIONE SULLE MISURE ANTICONTAGIO e MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Nulla cambia, circa l’obbligo di informazione da parte dell’azienda sulle misure anticontagio e sulle modalità di accesso al luogo di lavoro, e viene specificato che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

RIAMMISSIONE IN AZIENDA DI LAVORATORI RISULTATI POSITIVI AL COVID19

La riammissione al lavoro non cambia, e dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 il rientro deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al punto 6 è presente una delle principali novità rispetto al precedente protocollo: le mascherine chirurgiche o DPI per la protezione delle vie respiratorie con caratteristiche superiori (FFP2 e FFP3) devono essere utilizzati in tutti i casi di condivisione del luogo di lavoro, al chiuso e all’aperto.
A differenza del precedente protocollo, viene stabilito che le mascherine vanno indossate nei luoghi chiusi, anche quando è possibile mantenere una distanza superiore a 1 m in presenza di più lavoratori.

TRASFERTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il nuovo protocollo, consente le trasferte nazionali e internazionali, sottolineando però che datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, deve tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

RIUNIONI E CORSI DI FORMAZIONE

Il nuovo protocollo ribadisce ancora che non sono consentite le riunioni, a meno che le stesse non abbiano carattere di necessità, urgenze e non sia possibile svolgerle da remoto. In tal caso, le riunioni dovranno essere svolte garantendo il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore, un’adeguata pulizia e aerazione dei locali.
E’ stata eliminata la deroga che prevedeva che: “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il reintregro dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, avverrà previa visita medica effettuata dal Medico Competente prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche, (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 gg. continuativi), indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

I lavoratori pertanto devono ricevere la formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dalla legislazione vigente, sia per quanto riguarda la formazione base che di aggiornamento.
In tal senso, il nuovo protocollo pur ribadendo che sono sospese, in generale, le attività di formazione “in aula”, ricorda le deroghe previste dalla normativa vigente.
Risulta pertanto consentito lo svolgimento di attività formative, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, quali i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

“ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”

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Approvato il nuovo protocollo anti Covid per gli ambienti di lavoro