L’entrata in vigore dell’obbligo di nomina del consulente ADR ricade anche sulle imprese che effettuano la sola spedizione di merci o rifiuti pericolosi in regime ADR come ad esempio alcuni rifiuti tipo olio motore esausto, batterie, filtri olio motore e liquido freni. Per ovviare all’obbligo di nomina del consulente è necessario rispettare contemporaneamente, per i soli trasporti di merci e rifiuti pericolosi sottoposti al regime ADR, tre condizioni:
1 – OCCASIONALITÀ
– Numero massimo di 3 operazioni al mese e di 24 operazioni all’anno;
– Totale complessivo massimo di 180 tonnellate all’anno.
2 – BASSA PERICOLOSITÀ DELLA MERCE/RIFIUTO PERICOLOSO
– Merce/rifiuto con categoria di trasporto 3 (III° Gruppo di imballaggio – merci/rifiuti debolmente pericolosi).
3 – QUANTITÀ MASSIMA TRASPORTATA PER SINGOLA UNITÀ DI TRASPORTO
– Per singolo viaggio la quantità deve essere inferiore a 1.000 kg/lt.
Qualora non fosse possibile organizzare i trasporti di rifiuti pericolosi ricadenti nella normativa ADR rispettando le condizioni di cui sopra, sarà necessario provvedere alla nomina di un consulente ADR.
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